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Divieto di trattamento dei dati raccolti con sistema di videosorveglianza senza adeguata informativa

/ REDAZIONE

Giovedì, 27 luglio 2023

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Il Garante per la protezione dei dati personali, con decisione del 1° giugno 2023 n. 231, pubblicata nella newsletter di ieri, ha sanzionato un’azienda per violazioni alla normativa privacy e allo Statuto dei lavoratori.
La decisione trae origine da una segnalazione con cui si lamentava l’utilizzo, da parte della società datrice di lavoro, di un sistema di videosorveglianza (con attiva la funzione di registrazione e in assenza di informativa), di un sistema di rilevazione delle impronte digitali dei dipendenti, nonché di un sistema di geolocalizzazione dei lavoratori tramite applicativo installato sui cellulari dei medesimi.
Dagli accertamenti ispettivi è emerso che il sistema di videosorveglianza era in grado non solo di riprendere le immagini in diretta, ma anche di captare i suoni ed effettuare registrazioni. Inoltre, gli ispettori hanno accertato l’utilizzo, da parte dell’azienda, di un applicativo che tracciava in modo continuativo, tramite GPS, la posizione dei dipendenti nel corso della loro attività.

Il trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza e quello di localizzazione veniva espletato senza adeguata informativa ai lavoratori e senza aver attivato le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro).

Inoltre, per rinforzare ulteriormente le misure di sicurezza ai locali aziendali, la società aveva installato anche un sistema di allarme, la cui attivazione e disattivazione si basava sul trattamento dei dati biometrici di alcuni soggetti, tra cui i dipendenti.
A tal proposito, il Garante ha sottolineato che, con riferimento ai trattamenti svolti nell’ambito del rapporto di lavoro, il trattamento dei dati biometrici è consentito, ex art. 9 par. 2 del GDPR, solo ove necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare del trattamento o dell’interessato e previsto da una disposizione normativa, circostanze non rinvenibili nel caso in esame.

Pertanto, il Garante ha disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria e il divieto di trattamento dei dati raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza e il monitoraggio continuo della posizione del lavoratore.

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