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Per la prescrizione della responsabilità dei sindaci rileva anche il bilancio

/ REDAZIONE

Sabato, 29 luglio 2023

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La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 23052, depositata ieri, ha ribadito il principio secondo il quale l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti di sindaci e amministratori (ex artt. 2394 e 2407 c.c.), esercitabile dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 del RD 267/42, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto.

Se è vero che, ai fini del decorso della prescrizione, non è necessario che l’insufficienza del patrimonio sociale emerga da un bilancio approvato dall’assemblea, la Suprema Corte sottolinea come ciò possa comunque avvenire, considerato che il bilancio costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società, non solo nei riguardi dei soci, ma anche nei confronti dei creditori e dei terzi in generale (cfr. Cass. n. 21662/2018).
Peraltro, osserva ancora la Cassazione, l’art. 2941 n. 7 c.c., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo (cfr. Cass. n. 13765/2007).

In applicazione di tali principi, nel caso di specie è stato accolto il ricorso dei sindaci della società fallita avverso alla sentenza della Corte di merito, che, con motivazione contraddittoria e incomprensibile, aveva:
- da un lato, escluso la decorrenza della prescrizione dalla conoscenza di un bilancio di esercizio che si sosteneva evidenziasse un “sostanziale equilibrio”;
- dall’altro lato, affermato che il suddetto bilancio si era chiuso con un “sostanziale azzeramento del capitale sociale.

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