Accollo nel concordato fuori dalla base imponibile
Non si applica la norma sulle disposizioni legate da vincolo di derivazione necessaria
La tassazione indiretta del decreto di omologa del concordato con terzo assuntore presenta, tuttora, alcuni elementi di incertezza.
Va premesso che il concordato fallimentare può prevedere l’intervento di un terzo assuntore (art. 124 del RD 267/42, art. 240 del DLgs. 14/2019). In tal caso, l’assuntore si obbliga a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata, in base allo schema civilistico dell’accollo (art. 1273 c.c. ), dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari.
Il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, similmente al concordato preventivo con assuntore (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 26 marzo 2012 n. 27), ma diversamente dal concordato con garanzia o con cessione di beni, non può andare soggetto all’imposta
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