Nel trasferimento d’azienda effetto sostituzione per i CCNL di pari livello
Il mantenimento dei contratti fino alla loro naturale scadenza opera solo in caso di assenza di copertura collettiva
Intervenendo con riferimento alle vicende circolatorie delle imprese, l’art. 2112 c.c. ha previsto un sistema di tutele e garanzie a favore dei lavoratori coinvolti nel trasferimento d’azienda (o di un ramo di essa).
La norma civilistica stabilisce, innanzitutto, la continuazione ex lege del rapporto di lavoro in capo al cessionario senza che si renda necessario il consenso da parte del lavoratore, introducendo in tal modo una deroga rispetto alla disciplina civilista ordinaria ex artt. 1406 c.c., secondo cui la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto.
Inoltre, la norma in questione si preoccupa sia di garantire la stabilità occupazionale, sia di assicurare ai lavoratori il mantenimento dei diritti maturati presso il cedente, anche successivamente alla modificazione
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