Il resistente non costituito o tardivo è comunque parte del processo
Vengono indebolite le attività difensive
La parte nei cui confronti viene proposto il ricorso – che in primo grado è sempre la parte pubblica – può costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 23 del DLgs. 546/92 entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso. La costituzione del resistente è caratterizzata da un minor numero di adempimenti rispetto a quella del ricorrente e si sostanzia, essenzialmente, nel deposito delle controdeduzioni nelle quali vengono esplicate le difese e dei documenti ritenuti necessari.
Il termine entro il quale deve verificarsi la costituzione in giudizio varia a seconda del valore dei ricorsi: per quelli di valore entro i 50.000 euro, i 60 giorni decorrono dallo spirare dei 90 giorni dalla notifica del ricorso, per i ricorsi di valore superiore a tale soglia i 60 giorni decorrono dalla data di ricezione ...
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