Con la cessione del credito si trasferiscono anche gli effetti della revocatoria
L’ordinanza della Cassazione n. 25424, depositata ieri, ha ribadito che la cessione del credito determina il trasferimento degli effetti dell’azione revocatoria proposta dal cedente, con la conseguenza che il cessionario acquista il diritto di appellare la decisione sulla revocatoria originariamente promossa dal cedente.
Nel caso di specie, una banca (creditrice) chiedeva che si dichiarasse l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto con cui il debitore alienava la sua quota di un appartamento alla ex coniuge, ma la domanda era rigettata in primo grado. Appellava la decisione una società diversa dall’originaria creditrice, a cui il credito era stato ceduto. Per la Corte d’Appello, la nuova appellante difettava della legittimazione attiva, in quanto il giudizio aveva riguardo non al credito ceduto, bensì ad un’azione revocatoria posta in essere dal cedente.
Secondo la Cassazione, che riprende la decisione n. 20315/2022, gli effetti della revocatoria si trasferiscono al cessionario insieme al credito, con la conseguenza che questo è legittimato ad appellare la relativa decisione, posto che il diritto di agire è inscindibilmente connesso al credito ceduto. Tale conclusione è avvalorata, tra l’altro, dal fatto che:
- l’art. 1263 c.c. prevede che la cessione trasferisce anche i privilegi scaturenti dalla causa del credito, pertanto si deve ammettere che questa trasferisca anche gli effetti dell’azione revocatoria, che ha in comune coi privilegi lo scopo di garanzia;
- tra i crediti privilegiati rientrano le spese di giustizia per atti conservativi (art. 2755 c.c.). Se si negasse che il cessionario benefici degli effetti della revocatoria proposta dal cedente, si perverrebbe a un paradosso, in quanto il credito ceduto conserverebbe privilegio per le spese della revocatoria, ma non beneficerebbe degli effetti dell’azione;
- la revocatoria ha lo scopo di conservare la garanzia patrimoniale del creditore, e il cessionario è creditore quanto il cedente;
- un atto in frode al creditore non cessa di essere tale una volta che il credito circoli.
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