Polizza INAIL anche per ex beneficiari del Rdc e beneficiari SFL che partecipano ai PUC
Con la nota n. 12462/2023, il Ministero del Lavoro ha reso nota l’adozione del DM 272/2023, che estende la polizza INAIL in favore degli ex beneficiari del reddito di cittadinanza che abbiano terminato il periodo di erogazione nel 2023 e vogliano partecipare su base volontaria ai Progetti utili alla collettività (PUC), per un periodo non superiore a sei mesi, nonché ai beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che, nelle more della definizione del decreto ex art. 6 comma 5-bis del DL 48/2023, richiedano di partecipare su base volontaria ai PUC ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DL 48/2023 (si veda “Premio INAIL per i partecipanti ai PUC esteso anche al supporto per la formazione e il lavoro” del 9 settembre 2023).
A tali soggetti si applica il premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC, in attuazione delle previsioni di cui alla determina INAIL 3/2020, che include fra i soggetti assicurati “le persone, sempre su base volontaria, non beneficiarie del reddito di cittadinanza ma comunque in condizioni di povertà”. La nota in esame fornisce indicazioni operative ai Responsabili PUC della piattaforma GePI con particolare riguardo al supporto per la formazione e il lavoro, ricordando che l’effettiva partecipazione al PUC da parte del richiedente è una delle condizioni necessarie per l’erogazione del beneficio stesso.
Nelle more del nuovo decreto sui PUC, chi ha richiesto il SFL (con e senza un’associazione attivata sul progetto durante una precedente domanda di Rdc) non potrà essere sanzionato con provvedimento di decadenza per il rifiuto di adesione al PUC o la mancata partecipazione per più di 24 ore o abbandono. In tali casi sarà però comunicata la chiusura dell’attività PUC con conseguente sospensione dell’erogazione dell’indennità.