Trasformazione con spartiacque alla data di effetto
Anche per la tassazione delle riserve occorre separare i regimi, IRPEF e IRES, a seconda della data di rispettiva formazione
Le disposizioni in materia di trasformazione contenute nell’art. 170 del TUIR, se da un lato sono chiare nel prevedere la suddivisione dell’esercizio sociale in due periodi d’imposta, ciascuno dei quali segue regole differenti di determinazione del reddito (IRPEF o IRES), presentano storicamente alcune zone d’ombra per quanto riguarda il regime delle riserve distribuite ai soci dopo l’operazione.
Il criterio generale desumibile dall’art. 170 commi 3, 4 e 5 del TUIR è chiaro: ciò che si è formato prima della trasformazione, con le regole della società “di provenienza”, continua a seguirne le regole anche se distribuito dalla società “di destinazione”.
E così, ad esempio, il terzo comma prevede che, se una snc o una sas si trasformano
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