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Indennizzo per gli studenti deceduti per infortuni in azienda da richiedere entro 90 giorni

/ REDAZIONE

Mercoledì, 18 ottobre 2023

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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato ieri il DM 25 settembre 2023, attuativo dell’art. 17 del DL 48/2023, norma che ha istituito il Fondo destinato a riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni (esclusi quelli in itinere) occorsi successivamente al 1° gennaio 2018 durante le attività formative.

Il sostegno economico erogato dall’INAIL, che ammonta a 200.000 euro per ciascun infortunio mortale ed è cumulabile con l’assegno una tantum ex art. 85 del DPR 1124/1965, spetta, con parità di diritto (art. 3):
- al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
- ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.

In mancanza di tali soggetti, gli aventi diritto sono i genitori, anche adottanti, nonché i fratelli e le sorelle della vittima e, in mancanza anche di questi ultimi, gli ascendenti di secondo grado. In caso di concorso di più aventi diritto, invece, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.

Ai sensi dell’art. 4, il sostegno economico sarà erogato su domanda dell’interessato entro 30 giorni dall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.
In attesa che l’INAIL predisponga l’apposito servizio per la presentazione telematica delle istanze, queste devono essere presentate all’Istituto assicuratore o inviata tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro 90 giorni dalla data del decesso.

Per gli infortuni verificatisi prima della data di entrata in vigore del DM in esame, la domanda dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla predetta data, pena l’inammissibilità.

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