Richiesta della delibera di sospensione dell’iscritto da motivare e presentare al Consiglio di disciplina
La richiesta, da parte di un ente pubblico, di copia del testo integrale della delibera del Consiglio di disciplina con cui è stata disposta la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale a carico di un iscritto, deve essere valutata solo se presentata come formale istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare riguardante l’iscritto ai sensi dell’art. 25 comma 2 della L. 241/90. La richiesta, quindi, debitamente motivata, deve essere presentata al Consiglio di Disciplina territoriale che, a conclusione del procedimento disciplinare aperto a carico dell’iscritto, ha emesso il provvedimento disciplinare del quale si chiede l’ostensione.
Il CNDCEC ha fornito il chiarimento nel Pronto Ordini n. 119/2023, per un caso in cui l’Agenzia delle Entrate, ufficio Audit, ha richiesto all’ODCEC copia della decisione di sospensione di un iscritto predisposta dal Consiglio di disciplina.
Il Consiglio nazionale premette che tutte le comunicazioni sui provvedimenti disciplinari sono di pertinenza del Consiglio di disciplina territoriale, a cui compete in via esclusiva l’esercizio dell’azione disciplinare, che comprende anche la notifica dei provvedimenti e la valutazione sulla comunicazione dei provvedimenti disciplinari ad altri enti o destinatari, oltre a quelli normativamente prescritti.
Al di là dell’obbligo di notifica e comunicazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti previsti dall’art. 50 comma 9 del DLgs. 139/2005 e dall’art. 26 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, ogni Consiglio può valutare la facoltà di comunicare i provvedimenti disciplinari anche ad altri Uffici non previsti dalla normativa, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.
Dopo aver ricordato quanto dispone il Codice della privacy sui dati personali che vanno inseriti in un albo professionale e il DPR 137/2012 sul regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari, il CNDCEC precisa che la richiesta nel caso di specie, motivata, va presentata al Consiglio di disciplina territoriale.
Il Consiglio di disciplina, prima di dare seguito alla richiesta, deve darne informazione ai soggetti controinteressati ex art. 22 comma 1 lett. c) della L. 241/90, tra cui rientra il professionista attinto dal provvedimento sanzionatorio. Il soggetto controinteressato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare una motivata opposizione alla richiesta. Decorso il termine e accertata la ricezione della comunicazione, il Consiglio può provvedere sulla richiesta. In caso di manifestata opposizione da parte del controinteressato, spetta al Consiglio di disciplina decidere.
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