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Cessione gratuita anche per gli alloggi realizzati dal Comune dopo il terremoto dell’Irpinia

/ REDAZIONE

Mercoledì, 18 ottobre 2023

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Con la sentenza n. 189, depositata ieri, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis comma 1 primo periodo del DL 244/95, (recante “Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse” e conv., con modificazioni, in L. 341/95), nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà, ai relativi assegnatari, degli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai Comuni delle Regioni Campania e Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del DL 776/80.

In particolare, la norma censurata – la quale si inserisce nella sequenza dei provvedimenti normativi emanati per far fronte alle criticità determinate dal terremoto che ha colpito l’Irpinia nel 1980 – è stata giudicata lesiva del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. laddove, senza alcun fondamento razionale, non prevede la cessione gratuita in proprietà agli assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai comuni delle Regioni Campania e Basilicata, che è invece prevista dal DL 75/81 per gli assegnatari di alloggi costruiti dallo Stato per la medesima finalità.

La decisone in commento, di natura additiva, produce l’effetto di eliminare l’irragionevole disparità di trattamento tra le due situazioni omologhe, riconducendo (anche) i prefabbricati acquistati o costruiti dal Comune e/o realizzati sulla base della diversa fonte normativa rappresentata dal DL 776/80 entro il perimetro normativo dei beni oggetto della cessione obbligatoria e gratuita.

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