Resi noti i beneficiari degli interventi finanziabili con la quota servizi del Fondo Povertà
Con la nota n. 15471/2023, il Ministero del Lavoro ha comunicato i beneficiari degli interventi finanziabili con la quota servizi del Fondo Povertà, precisando che questi ultimi, per gli anni 2018-2020 e 2021-2023, sono i beneficiari di reddito di cittadinanza (Rdc) in carico ai servizi sociali e/o ai centri per l’impiego fino al 31 dicembre 2023, mentre per i percettori dell’assegno di inclusione le disposizioni ex art. 6 comma 9 del DL 48/2023 si applicheranno solo dal 1° gennaio 2024.
Per i beneficiari di Rdc per i quali il beneficio sia stato sospeso per effetto dell’entrata in vigore del DL 48/2023 è ammessa la prosecuzione degli interventi di inclusione sociale, laddove fossero già previsti o rappresentino una naturale prosecuzione del Patto di inclusione sociale già stipulato con il beneficiario. In questi casi, la spesa che ne deriva può essere posta a carico della quota servizi del Fondo Povertà.
Riguardo ai progetti utili alla collettività (PUC), nelle more dell’adozione del DM previsto dall’art. 6 comma 5-bis del DL 48/2023, è consentito il finanziamento a valere sul Fondo Povertà dei progetti utili alla collettività a titolarità dei Comuni previsti nell’ambito dei Patti per l’inclusione sociale e, per analogia, nei Patti per il lavoro e di quelli ai quali parteciperanno:
- le persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Rdc nel 2023 che intendano svolgere volontariamente i PUC per un periodo non superiore a sei mesi;
- a partire dal 1° settembre 2023, i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), che richiedano di partecipare volontariamente ai PUC.
Le coperture assicurative INAIL per la partecipazione a tali progetti sono state estese ai beneficiari Rdc, che abbiano terminato il periodo di erogazione del beneficio nel 2023, che aderiscano volontariamente ai PUC per un periodo massimo di sei mesi e ai beneficiari del SFL che partecipino volontariamente ai PUC nelle more della definizione del citato DM.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41