Sanzioni agli intermediari da invio tardivo ridotte se si ravvede entro 30 giorni
L’impossibilità di applicare il cumulo giuridico sconsiglia però il ravvedimento in presenza di un numero elevato di violazioni
Lo scorso 30 novembre è spirato il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al 2022 (modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023).
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento, indipendentemente dal fatto che venga trasmessa direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (art. 3 comma 8 del DPR 322/98).
In caso di omessa o ritardata trasmissione telematica della dichiarazione da parte dell’intermediario, il contribuente diventa quindi passibile delle sanzioni previste a suo carico per omessa o ritardata presentazione della dichiarazione, ferma restando la distinta responsabilità dell’intermediario stesso in relazione ...
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