La riduzione dei premi INAIL per le imprese artigiane scende al 4,99%
È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il DM 27 ottobre 2023, con il quale viene determinata la misura percentuale della riduzione dei premi assicurativi INAIL spettante alle imprese artigiane che non abbiano avuto casi di infortunio nel biennio 2021/2022, prevista dall’art. 1 commi 780 e 781 della L. 296/2006.
In particolare, la riduzione scende al 4,99% (lo scorso anno era stata fissata al 5,68%) e trova applicazione sull’importo del premio assicurativo dovuto per l’anno 2023.
Si ricorda che la riduzione dei premi, in base a quanto disposto dal citato comma 781, è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 81/2008). Tali imprese, oltre a non aver fatto registrare infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio (in questo caso 2021/2022), devono aver adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
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