Rapporti riepilogativi con disarmonia applicativa nella liquidazione giudiziale
Il giudice non ha più contezza di eventuali osservazioni pervenute dal comitato dei creditori
Nel corso della liquidazione giudiziale, l’art. 130 del DLgs. 14/2019 (CCII) impone al curatore di presentare al giudice delegato un’informativa, una relazione particolareggiata e vari rapporti riepilogativi. In particolare il curatore deve depositare:
- una “informativa” entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale, riferendo sugli accertamenti compiuti e sulle notizie acquisite circa le cause dell’insolvenza e sulla responsabilità del debitore ovvero degli organi amministrativi e di controllo della società insolvente. Tale relazione, definita “informativa” dal legislatore, è da intendersi come una succinta e schematica esposizione dei fatti allo stato conosciuti, tant’è che alcuni tribunali (anziché una tipica relazione)
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