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Venerdì, 6 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Rapporti riepilogativi con disarmonia applicativa nella liquidazione giudiziale

Il giudice non ha più contezza di eventuali osservazioni pervenute dal comitato dei creditori

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 4 gennaio 2024

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Nel corso della liquidazione giudiziale, l’art. 130 del DLgs. 14/2019 (CCII) impone al curatore di presentare al giudice delegato un’informativa, una relazione particolareggiata e vari rapporti riepilogativi. In particolare il curatore deve depositare:
- una “informativa” entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale, riferendo sugli accertamenti compiuti e sulle notizie acquisite circa le cause dell’insolvenza e sulla responsabilità del debitore ovvero degli organi amministrativi e di controllo della società insolvente. Tale relazione, definita “informativa” dal legislatore, è da intendersi come una succinta e schematica esposizione dei fatti allo stato conosciuti, tant’è che alcuni tribunali (anziché una tipica relazione)

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