Il contributo allo studio non pregiudica il regime forfetario
Resta così possibile operare prevalentemente a favore del soggetto erogatore del contributo
Nessun ostacolo all’applicazione del regime forfetario si realizza per il consulente finanziario che operi prevalentemente a favore dell’istituto di credito che, nei mesi precedenti l’avvio dell’attività individuale, ha erogato al medesimo un contributo allo studio e alla formazione per la professione di consulente finanziario. Questo è il chiarimento reso con la risposta a interpello n. 3, pubblicata ieri.
Nel caso oggetto di interpello, una banca ha istituito un centro di formazione permanente attraverso cui offre periodicamente ai soggetti interessati un percorso formativo propedeutico alla preparazione dell’esame di abilitazione per l’attività di consulente finanziario. Durante il periodo formativo della durata di sei mesi, la banca riconosce un contributo
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41