Gli elementi di prova raccolti oltre i termini saranno inutilizzabili
La riforma si discosta dall’orientamento maggioritario della Cassazione
L’art. 7-quinquies della L. 212/2000, appena introdotto dal decreto attuativo della riforma fiscale (DLgs. 219/2023), prevede una disciplina specifica per i vizi dell’attività istruttoria.
Secondo la norma, non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti dallo Statuto del contribuente per l’esecuzione di verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria ex art. 12 comma 5 dello Statuto del contribuente o in violazione di legge.
Con riferimento alla prima ipotesi, l’art. 12 dispone che la permanenza degli operatori non possa superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e ...
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