Enunciazione del finanziamento soci nell’aumento di capitale senza registro
Applicabilità dell’imposta esclusa perché gli effetti del contratto verbale enunciato sono cessati
La delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante imputazione di un finanziamento del socio concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile a imposta di registro anche laddove sia ravvisabile l’enunciazione del finanziamento non registrato, poiché l’imputazione a capitale determina la cessazione degli effetti contrattuali del finanziamento in ragione dell’aumento di capitale, configurandosi, quindi, la causa di non imponibilità prevista dall’art. 22 comma 2 del DPR 131/86, che, per l’appunto, esclude l’applicabilità dell’imposta di registro quando gli effetti della disposizione enunciata sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza
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