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FISCO

Enunciazione del finanziamento soci nell’aumento di capitale senza registro

Applicabilità dell’imposta esclusa perché gli effetti del contratto verbale enunciato sono cessati

/ Anita MAURO

Venerdì, 19 gennaio 2024

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La delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante imputazione di un finanziamento del socio concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile a imposta di registro anche laddove sia ravvisabile l’enunciazione del finanziamento non registrato, poiché l’imputazione a capitale determina la cessazione degli effetti contrattuali del finanziamento in ragione dell’aumento di capitale, configurandosi, quindi, la causa di non imponibilità prevista dall’art. 22 comma 2 del DPR 131/86, che, per l’appunto, esclude l’applicabilità dell’imposta di registro quando gli effetti della disposizione enunciata sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza

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