Rinnovo delle fideiussioni previa autorizzazione nel concordato
Necessario valutare l’idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore
Con l’ordinanza n. 36370 pubblicata il 29 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha analizzato la questione relativa alla natura di atto di straordinaria amministrazione, ai fini dell’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 167 comma 2 del RD 267/42, per il rinnovo di fideiussioni in pendenza del concordato preventivo, funzionali a un affitto di azienda preesistente.
Preliminarmente, i giudici rilevano che la concreta riconducibilità dell’atto alla categoria generale e residuale degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, contemplati dall’ultima parte del comma 2 dell’art. 167 del RD 267/42, deve essere calibrata, ai fini della necessaria (previa) autorizzazione, su connotati analoghi a quelli delle figure negoziali tipizzate dalla norma
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