Niente remissione in bonis se si vuole cambiare l’opzione per la rivalutazione
Non è possibile beneficiare dell’istituto per modificare la scelta del regime di rivalutazione che è stato indicato nel quadro RQ del modello REDDITI
Con la risposta a interpello n. 42, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di beneficiare dell’istituto della remissione in bonis per modificare la scelta del regime di rivalutazione o di affrancamento (tramite imposizione sostitutiva) che è stato indicato nel quadro RQ del modello REDDITI.
In particolare, la società del caso di specie intendeva aderire alla rivalutazione dei beni d’impresa ex L. 160/2019, tuttavia la medesima ha proceduto:
- al versamento mediante modello F24 dell’imposta con codice tributo 1126, corrispondente all’imposta sostitutiva ex art. 176 comma 2-ter del TUIR;
- alla presentazione del modello REDDITI 2020 compilando la sezione VI-A del quadro RQ per il riallineamento fiscale ai sensi dell’art. 176 del TUIR.
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