Credito ipotecario da scomporre nella verifica del passivo
Il curatore deve controllare che nella rata il creditore abbia individuato capitale e interessi
Aperta la liquidazione giudiziale, il creditore ipotecario, anche fondiario ex art. 38 del DLgs. 385/93 (TUB), può proporre insinuazione al passivo concorsuale e il curatore, parte processuale nell’accertamento, è onerato nel sollevare eventuali eccezioni sul credito e sugli accessori.
Nell’istanza di ammissione al passivo la banca, al fine del pieno riconoscimento del credito, del privilegio e degli accessori, deve produrre: l’indicazione della somma da insinuare, specificando la quota capitale, interessi compensativi e interessi moratori; la cadenza temporale delle rate non pagate; la copia, con data certa, del contratto di mutuo e del piano di ammortamento; la copia della nota di iscrizione ipotecaria.
Il curatore deve proporre eventuali eccezioni anche alla luce dell’art. ...
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