La natura dei riparti parziali di liquidazione detta il regime fiscale
L’Agenzia delle Entrate propende per il carattere definitivo e la natura reddituale degli acconti di liquidazione
Secondo l’art. 2491 comma 2 c.c. “I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali”.
Questa norma è alla base del dibattito che ha ad oggetto il trattamento fiscale dei c.d. riparti parziali di liquidazione e che vede contrapposte due concezioni delle somme corrisposte ai soci durante la liquidazione: una che le qualifica come mere movimentazioni finanziarie, provvisorie e passibili di restituzione, un’altra come erogazioni di reddito a titolo definitivo.
Il tema è di rilevante interesse, come testimoniano le reazioni suscitate dalla risposta a interpello n. 847/2021, che ...
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