Nessuna ammissione al passivo per il credito del sindaco negligente
Sul professionista l’onere di provare l’esattezza dell’adempimento
Con l’ordinanza n. 3922 depositata ieri, la Cassazione, confermando il consolidato orientamento – da ultimo, esposto anche con l’ordinanza n. 3819 del 12 febbraio 2024 – è ritornata sui principi enunciati in tema di ammissione del credito del professionista della società fallita in relazione all’eccezione d’inadempimento opponibile dalla società committente, sia essa in bonis o in fallimento, e all’insuperabilità dell’onere della prova in capo al sindaco-creditore.
Nell’ordinanza n. 3819, in particolare, la Suprema Corte ha sottolineato come la curatela in sede di verifica della domanda di ammissione del credito vantato dal professionista – che nella vicenda in oggetto rivestiva il ruolo di sindaco della società poi fallita – è legittimata a sollevare ...
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