Definite le modalità di utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS
Con due decreti, datati 1° febbraio 2024 e pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale, sono state definite le modalità con cui i dati delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema TS potranno essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria.
Si tratta, in particolare, dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri trasmessi in via facoltativa al Sistema TS ex art. 2 comma 6-quater del DLgs. 127/2015 e di quelli contenuti nelle fatture che non era possibile emettere in formato elettronico via SdI a causa del divieto sancito dall’art. 10-bis del DL 119/2018.
Entrambe le norme prevedono che tali informazioni possano essere utilizzate “solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata” (art. 2 comma 6-quater del DLgs. 127/2015 e art. 10-bis del DL 119/2018).
Nei decreti emanati dal MEF di concerto con il Ministero della Salute, si precisa che l’Agenzia delle Entrate acquisirà i dati fiscali dei corrispettivi, “ad eccezione del codice fiscale del cliente” e quelli delle fatture, ad esclusione delle informazioni relative alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione (art. 21 comma 2 lettera g) del DPR 633/72). Sono inclusi anche i dati per i quali è stata manifestata l’opposizione da parte dell’assistito.
Le informazioni saranno impiegate, tra l’altro, per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di elaborazione per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale, nonché per le verifiche finalizzate all’erogazione di rimborsi fiscali; l’Agenzia terrà memorizzate le informazioni “fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi” (art. 2 comma 6 del DM 1° febbraio 2024).
Salvo che non sia stabilita una periodicità differente, i dati fiscali delle fatture saranno messi a disposizione dell’Agenzia entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione da parte del Sistema TS; quelli dei corrispettivi, invece, saranno disponibili entro il giorno successivo alla ricezione.
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