Niente Art bonus per le erogazioni liberali indirette a una fondazione teatrale
Con la risposta a interpello n. 44 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’Art bonus ex art. 1 del DL 83/2014 alle erogazioni liberali a una fondazione avente lo scopo esclusivo di promuovere e favorire iniziative volte, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine a una fondazione teatrale.
Secondo il Ministero della Cultura, interpellato dall’Agenzia delle Entrate, le erogazioni liberali ricevute in denaro dalla fondazione istante per il sostegno delle sue attività non possono beneficiare dell’Art bonus, trattandosi di erogazioni liberali destinate indirettamente al sostegno della Fondazione Teatro e come tale destinataria di contributi ammissibili al beneficio fiscale in parola.
In particolare, sebbene la Fondazione Teatro possa considerarsi anche l’unico beneficiario delle iniziative promosse dalla fondazione istante, non è possibile giungere all’immediata conclusione che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività dell’Istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione Teatro.
La Fondazione Teatro è sì il beneficiario delle attività poste in essere dalla fondazione istante e finanziate con le erogazioni dei donatori, tuttavia le due fondazioni restano soggetti distinti e autonomi. Né tantomeno le attività poste in essere statutariamente dalla fondazione istante possono ricondursi a mera attività di intermediazione tra donatori e beneficiario finale.
Pertanto, le erogazioni effettuate dai donatori nei confronti della fondazione istante non possono considerarsi erogazioni liberali destinate a sostenere la Fondazione Teatro.
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