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L’incarico al professionista non salva dal reato di omessa dichiarazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 16 febbraio 2024

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6820/2024, ha ribadito che il solo fatto di aver affidato a un professionista il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi non rappresenta una circostanza idonea a giustificare, di per sé, la violazione dell’obbligo dichiarativo o che possa escludere la consapevolezza dell’inutile scadenza del termine.

Il soggetto obbligato, quindi, integra comunque la fattispecie di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000; reato che, connotandosi come omissivo proprio, considera come personale e non delegabile il relativo dovere.

Rispetto a tale omissione, peraltro, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice omissione dell’obbligo dichiarativo, né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista (che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da dolo in colposo), ma dalla ricorrenza di elementi di fatto idonei a dimostrare che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato la condotta omissiva all’evasione dell’imposta per importi superiori alla prescritta soglia di rilevanza penale (cfr. Cass. n. 37856/2015).

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