Istruzioni INPS per le prestazioni del Fondo di solidarietà del trasporto pubblico
Con la circ. n. 38/2024, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito indicazioni operative sulle prestazioni erogate dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, a seguito dell’adeguamento richiesto dalla L. 234/2021 e attuato con il DM 29 agosto 2023.
L’Istituto ricorda che a partire dal periodo di paga di ottobre 2023 anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, in precedenza esclusi dal campo di applicazione del Fondo, devono versare il relativo contributo ordinario e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS). I predetti datori di lavoro, a decorrere dalla stessa data e per i periodi di sospensione decorrenti dal 2 ottobre 2023, possono quindi accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo, in accordo alla normativa vigente.
L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, e che l’importo massimo mensile per l’anno 2024 è pari a 1.392,89 euro.
Con l’occasione, l’INPS ricorda che il Fondo provvede inoltre al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l’effettuazione di programmi formativi, all’erogazione di prestazioni integrative della NASpI nonché di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi.