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FISCO

Si guarda agli effetti per distinguere cessione da costituzione dei diritti reali

Il Notariato cerca di chiarire i molti dubbi generati dalla legge di bilancio 2024

/ Anita MAURO e Salvatore SANNA

Martedì, 12 marzo 2024

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La legge di bilancio 2024 (art. 1 comma 92 della L. 213/2023) è intervenuta sulla tassazione delle plusvalenze immobiliari, intervenendo sull’art. 9 comma 5 e sull’art. 67 comma 1 lett. h) del TUIR. 

Le modifiche si risolvono in due inserimenti:
- nell’art. 9 comma 5 del TUIR, che sanciva l’equiparazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle cessioni a titolo oneroso e degli “atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”, viene aggiunta la locuzione “laddove non è previsto diversamente”;
- nell’art. 67 comma 1 lett. h) del TUIR, che riconduceva tra i redditi diversi “i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili”, viene aggiunta anche

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