Informativa sul valore effettivo del patrimonio netto centrale nelle scissioni
Il valore effettivo del patrimonio assegnato o rimasto indicato dagli amministratori non è vincolante per i creditori di scissa e beneficiarie
Ai sensi dell’art. 2506-ter comma 2 c.c., la relazione accompagnatoria al progetto di scissione deve anche “indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga alla società scissa”.
L’esigenza di individuare l’esatto valore effettivo del patrimonio netto rimasto in capo alla scissa e di quello trasferito a favore di ciascuna beneficiaria discende dalle questioni connesse ai profili di responsabilità patrimoniale solidale che gravano, in capo a ciascuna società coinvolta nella scissione, con riferimento alle passività della scissa.
L’art. 2506-quater ultimi commi stabilisce infatti che “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto
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