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Non soggette a ritenuta le somme devolute al Fondo per «prescrizione» del diritto a percepirle

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 marzo 2024

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Con la risposta a interpello n. 71 di ieri, 14 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme devolute al Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui all’art. 1 comma 343 della L. 266/2005, a seguito della prescrizione del diritto dei soggetti interessati a percepirle, non potendo costituire reddito per gli stessi, non sono soggette a ritenuta all’atto del versamento.

Nel caso di specie, un’associazione senza fini di lucro costituita per attuare forme di previdenza a favore di agenti iscritti, a seguito dello scioglimento intende liquidare agli aventi diritto gli importi di loro spettanza.

Per l’irreperibilità di alcuni agenti, l’associazione intende versare le relative somme al suddetto Fondo.

L’Amministrazione finanziaria specifica che, diversamente dagli importi dei rapporti finanziari devoluti per “dormienza” (conti e depositi), gli importi dei rapporti finanziari devoluti per “prescrizione” non sono restituibili per cessazione giuridica del relativo diritto di credito e non possono quindi costituire reddito per gli aventi diritto: all’atto di versamento al Fondo non si applica quindi alcuna ritenuta.

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