Sull’organizzazione degli azionisti di risparmio serve una pubblica udienza della Cassazione
La Cassazione, con ordinanza n. 5591/2024, ha rimesso la causa pervenuta al suo esame in pubblica udienza in ragione della novità di alcune questioni implicate dalla decisione da assumere.
La prima di esse riguarda la peculiare organizzazione ex lege degli azionisti di risparmio (a norma degli artt. 2416-418 c.c. e 146-147 del DLgs. 58/98). La legge, infatti, da un lato, li individua quale autonomo gruppo, centro unitario di interessi, ponendo la forma organizzativa dell’assemblea come deputata ad esprimere, con la regola maggioritaria, gli orientamenti della categoria, e, dall’altro lato, prevede che l’impugnazione si proponga “in contraddittorio” del rappresentante comune (artt. 146 ultimo comma del DLgs. 58/98 e 2416 c.c.), che ne ha la “rappresentanza processuale” (artt. 147 del DLgs. 58/98 e 2418 c.c.).
Altre questioni sono la perdurante efficacia e impugnabilità delle deliberazioni, assunte dall’assemblea speciale degli azionisti di risparmio ante fusione, pur dopo il verificarsi degli effetti estintivi della fusione societaria e l’individuazione della parte legittimata passiva all’azione di impugnazione dopo la fusione. In particolare, se possa ravvisarsi una legittimazione al giudizio in capo al rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporante o a quello della società incorporata.
Ancora, altra questione è, qualora non sussista la legittimazione passiva né del rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporante, perché costituiscono un centro di interessi tutt’affatto distinto, né del rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporata, in ipotesi venuto definitivamente meno dal ruolo ex lege, se comunque quest’ultimo possa essere ravvisato come un mandatario, individuato dall’assemblea speciale ante fusione, in tale veste potendo svolgere i compiti sostanziali e processuali in rappresentanza del centro di interessi medesimo.
Infine, in caso di risposta negativa, vi è la questione sulla possibilità di ricorrere all’istituto generale del curatore speciale, ai sensi degli artt. 78 c.p.c., da nominare alla parte (quale autonomo centro di interessi) priva del soggetto che la rappresenta.
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