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Niente registro sulle fideiussioni enunciate in atti giudiziari e assoggettate a imposta sostitutiva

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 marzo 2024

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Con le sentenze nn. 6819 e 6893, pubblicate ieri, la Suprema Corte è stata chiamata nuovamente a stabilire se l’imposta di registro debba essere applicata, ex art. 22 del DPR 131/1986, ai contratti di garanzia enunciati in atti giudiziari anche quando tali contratti siano stati già tassati con l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del DPR 601/1973. Al riguardo, la Cassazione ha ritenuto di aderire al pregresso orientamento che risponde negativamente al quesito prospettato sulla base dei seguenti argomenti.

L’art. 15 comma 1 del DPR 601/1973 prevede che “le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime (...) effettuate da aziende e istituti di credito (...)” siano esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative se per essi è stata esercitata l’opzione di cui all’art. 17, il quale riconosce a detti enti la possibilità di corrispondere, in alternativa, un’imposta sostituiva.

Se è vero che il comma 2 del citato art. 15 del DPR 601/1973 esclude espressamente la possibilità di estendere le suddette agevolazioni agli atti giudiziari relativi alle operazioni di cui al comma 1, non si può affermare che anche i contratti di garanzia i quali abbiano già scontato l’imposta sostitutiva ex art. 17 del DPR 601/1973 vadano assoggettati a imposta di registro, in forza dell’art. 22 del DPR 131/1986, per il solo fatto di essere enunciati all’interno di un provvedimento giudiziale (ex multis Cass. 31 marzo 2022 n. 10490). Diversamente opinando, gli atti favoriti dall’Erario, in caso di azioni giudiziarie, sarebbero incisi in misura maggiore degli atti non favoriti.

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