Possibile diminuzione della pena con modello 231 adottato dopo l’illecito
È necessario che tale modello sia reso operativo e che sia anche «idoneo» a prevenire la commissione di reati della stessa specie
Ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 231/2001, tra le condizioni di esclusione della responsabilità dell’ente (o meglio della “colpa di organizzazione” dello stesso) vi sono l’avere (comma 1 lett. a) adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, nonché aver affidato (lett. b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Il modello organizzativo può però assumere un ruolo anche quando sia stato adottato “post factum”, cioè successivamente alla commissione dell’illecito. In tali ipotesi,
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