Riassunzione del processo interrotto per fallimento anche senza termini
Soluzione applicabile con la liquidazione giudiziale nel Codice della crisi
Con l’ordinanza n. 4508/2024, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in pendenza della procedura fallimentare (ora liquidazione giudiziale), i crediti la cui cognizione rientra nelle giurisdizioni speciali, e in particolare quello tributario per il quale è competente il giudice tributario – a differenza degli altri crediti – continuano a essere accertati dal giudice speciale, con la conseguenza che, se i giudizi sono pendenti al momento della dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale), si determina l’interruzione del relativo processo.
Ove il processo di competenza del giudice speciale venga poi riassunto dal curatore, o dall’altra parte nei suoi confronti, e successivamente lo stesso sia dichiarato ciononostante ...
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