Da ANC, ANDOC e UNICO perplessità sul nuovo Codice deontologico
Il nuovo Codice deontologico “non ha affrontato, né tantomeno risolto il problema della scarsa attrattiva verso la professione e dell’assoluta mancanza delle tutele delle nostre caratteristiche competenze professionali”. Tanto scrivono, in un comunicato stampa diffuso ieri, ANC, ANDOC e UNICO a proposito del testo approvato in via definitiva dal Consiglio nazionale dei commercialisti la scorsa settimana, che entrerà in vigore dal prossimo 1° aprile (si veda “Dal 1° aprile in vigore il nuovo Codice deontologico” del 22 marzo).
Come già fatto in occasione dell’invio delle osservazioni (si veda “Dai sindacati le proposte di modifica al Codice deontologico” del 12 marzo 2024), le tre associazioni di categoria si soffermano innanzitutto sui tempi troppo brevi della pubblica consultazione, che hanno “ostacolato un serio e diffuso lavoro di riflessione e produzione”. Secondo i sindacati, infatti, i “soli” 17 giorni concessi per inviare le osservazioni si sono rivelati “insufficienti anche agli stessi Ordini per poter organizzare al proprio interno un confronto con i rispettivi iscritti”.
Quanto, invece, al documento in sé, “pur accogliendo alcune osservazioni sulle attribuzioni dei Consigli di disciplina e dei Consigli dell’Ordine, non si è tenuto conto di tutti gli altri rilievi formulati” su diversi articoli del Codice.
Tra questi, l’art. 14 (Rapporti tra Colleghi) che “al comma 2 lascia spazio alla discrezionalità e alla libera interpretazione, e che vede eliminato il comma 3, nel quale si valorizzava la ricchezza rappresentata dalla fascia anziana della categoria”.
Secondo i sindacati, è poco comprensibile l’eliminazione del comma 3 dell’art. 21 (nuovo 20), che “imponeva, a garanzia dei terzi, la corretta autovalutazione precedente all’accettazione di un incarico”. Mentre rappresenta “un’occasione mancata” la mancata menzione sia del Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive che dei comportamenti da mettere in atto nelle ipotesi di malattia o infortunio del professionista.
Perplessità anche sui compensi (artt. 24 e 25) su cui, a detta delle tre associazioni, “permangono diverse lacune interpretative”, mentre l’art. 39 (mezzi di informazione e canali social) “lascia spazio a valutazioni arbitrarie”.
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