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Incumulabili anche per il 2024 i redditi dei pensionati medici per incarichi «COVID-19»

/ REDAZIONE

Giovedì, 28 marzo 2024

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Con il messaggio n. 1259, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto in merito alla proroga disposta per tutto il 2024 dall’art. 4 comma 6 del DL 215/2023 (c.d. decreto “Milleproroghe”), per gli incarichi conferiti al personale sanitario già in pensione per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dell’art. 2-bis del DL 18/2020.

Sul punto, l’Istituto previdenziale ha chiarito che per effetto del predetto differimento, i redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti entro il 31 dicembre 2024 ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, comportano l’incumulabilità con i trattamenti pensionistici anticipati di cui agli artt. 14 e 14.1 del DL 4/2019.

In pratica, per effetto di quanto disposto dalla citata norma del decreto “Milleproroghe”, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi derivanti dagli incarichi in questione sono incumulabili con i seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione “Quota 100”, conseguibile con un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021;
- pensione anticipata “Quota 102” con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nell’anno 2022;
- pensione anticipata flessibile (“Quota 103”), accessibile con un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesti per gli anni 2023 e 2024.

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