Non è incostituzionale la sugar tax
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49, depositata ieri, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 661 ss. della L. 160/2019 che ha introdotto nell’ordinamento l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”), la cui efficacia è stata più volte differita (al momento è prevista a decorrere dal 1° luglio 2024).
Nel respingere l’eccezione di incostituzionalità presentata dal TAR del Lazio, la Corte ha ritenuto che la scelta disincentivante del legislatore – operata con l’introduzione della citata tassa – non risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo. Come risulta, infatti, dalla Relazione illustrativa della disciplina di legge istitutiva della sugar tax, tale imposta è stata disegnata raccogliendo l’invito dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), contenuto in uno specifico Rapporto del 2015, ad introdurre una specifica tassazione delle bevande analcoliche prodotte con l’aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica, anche in virtù dei risultati, attestati dalla medesima organizzazione da studi scientifici realizzati nei numerosi Paesi in cui la sugar tax viene applicata da tempo.
Premesso che la sugar tax rientra nel novero dei tributi indiretti sulla produzione e sul consumo di certi prodotti ritenuti dannosi “per la salute, il cui eccessivo utilizzo può, pertanto, generare un aggravio di spesa pubblica, connesso alla conseguente necessità di assicurare appropriate cure attraverso il SSN”, secondo la Corte, proprio le specifiche giustificazioni scientifiche che stanno a fondamento di tale imposta dimostrano che, con la disposizione censurata, il legislatore ha fatto uso ragionevole dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria.
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