Autoriciclaggio attraverso polizze assicurative e assegni circolari
Integra il delitto la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito
Secondo la giurisprudenza, lo scopo che ha voluto perseguire il legislatore con l’inserimento della fattispecie di autoriciclaggio – punita e prevista dall’art. 648-ter.1 c.p. – è quello di “congelare” ogni utilità economica proveniente da delitto, cioè di impedire che tali beni siano in qualsiasi modo reimmessi nel circuito economico e possano così produrre e determinare ulteriori e illeciti profitti (cfr. Cass. n. 37503/2019). A tal fine la norma, come sollecitato anche in sede internazionale, superando la tradizionale clausola di esclusione prevista per l’autore del reato presupposto, ha introdotto questa specifica e peculiare ipotesi di reato.
La formulazione dell’autoriciclaggio, prevedendo le condotte di “impiego”, “sostituzione”
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