La minoranza approva il concordato preventivo in continuità
Si osserva una deroga significativa rispetto al principio del silenzio-dissenso
Per l’approvazione del concordato preventivo il DLgs. 14/2019 (Codice della crisi o CCII) ratifica la regola del silenzio-dissenso contenuta nel RD 267/42.
Infatti, nell’art. 109 comma 1 del CCII si legge che “il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto” e l’art. 110 del CCII è rubricato “Adesioni alla proposta di concordato”, dando così rilievo al solo consenso esplicito dei creditori, che finisce per accumunare automaticamente i silenti con i dissenzienti.
Nel contempo, per approvare il concordato preventivo liquidatorio vengono confermate le stesse maggioranze previste dalla legge fallimentare.
Infatti, la procedura priva della suddivisione dei creditori in classi è approvata con il voto favorevole
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