Tutto da provare il dolo nel reato da omessa SOS
Il Notariato analizza un complesso profilo correlato all’obbligo di segnalare operazioni sospette
Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 3-2024/B, si sofferma sulla astratta possibilità che l’omessa segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio (SOS) integri il concorso in esso.
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 58 del DLgs. 231/2007, infatti, “salvo che il fatto costituisca reato”, ai soggetti obbligati che omettano di effettuare la SOS, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro; ma nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 300.000 euro.
Il legislatore, quindi, prevede espressamente che l’omessa SOS potrebbe, in qualche modo, costituire elemento di una fattispecie punita come reato (in particolare, il concorso nel reato
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