Entrata in vigore «sdoppiata» per i crediti inesistenti e non spettanti
Le norme penali operano retroattivamente, quelle amministrative si applicano dal 1° settembre 2024
Fra le novità di rilievo contenute nel decreto delegato in tema di sanzioni tributarie, penali e amministrative, approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso, si segnala l’introduzione di una più dettagliata definizione di crediti inesistenti e non spettanti, sia ai fini del reato di indebita compensazione (art. 10-quater del DLgs. 74/2000), sia ai fini della sanzione (art. 13 del DLgs. 471/1997).
Il legislatore delegato è intervenuto introducendo nell’art. 1 del DLgs. 74/2000 le lettere g-quater) e g-quinquies) con cui ha meglio delineato le nozioni.
In particolare, la lettera g-quater) definisce i crediti inesistenti come:
- i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; ...
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