Il passaggio da società operativa a holding consente ai soci contrari di lasciare
Per Tribunale di Milano una simile decisione modifica la clausola dell’oggetto sociale realizzando un cambiamento significativo dell’attività
Il Tribunale di Milano, nel decreto pubblicato il 28 maggio scorso, ha stabilito che la modifica dell’oggetto sociale che riduce le operatività precedentemente contemplate, incidendo notevolmente sulla futura attività della società, riducendola a una mera holding che fornisce servizi nei confronti delle partecipate, legittima i soci non consenzienti all’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 comma 1 lett. a) c.c.
Si ricorda che tale disposizione riconosce il diritto di recedere ai soci di spa che non abbiano concorso alla deliberazione riguardante “la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società”.
Il legislatore ha inteso correlare il diritto di recesso del socio ...
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