Tempo fino a metà mese per la quinta rata della rottamazione
Dati i cinque giorni di tolleranza e i differimenti per termini coincidenti con giorni festivi, sono considerati tempestivi i pagamenti entro il 23 settembre
ll DLgs. 5 agosto 2024 n. 108 ha introdotto il rinvio del termine della rata della rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022.
Le nuove disposizioni sono state introdotte mediante l’art. 6 del DLgs., il primo dei decreti della riforma fiscale ai quali è affidato il compito di apportare correttivi e integrazioni ai c.d. decreti legislativi di revisione dei sistema (art. 1 comma 6 della L. 111/2023).
Oltre a introdurre diverse novità in relazione al concordato preventivo biennale, il decreto ha quindi concesso più tempo per il pagamento della quinta rata ai contribuenti che hanno presentato domanda di rottamazione dei ruoli ex art. 1 comma 231 della L. 197/2022.
In base a quanto previsto dalla norma, i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 hanno potuto beneficiare dello stralcio di tutte le sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (in sostanza, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR 602/73) e degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/73, oltre che dei compensi di riscossione.
Per poter fruire della rottamazione dei ruoli sarebbe stato necessario presentare domanda entro il 30 giugno 2023.
Il carico poteva essere dilazionato in 18 rate, la quinta delle quali scadeva il 31 luglio 2024. Il DLgs. 108/2024 ha previsto il differimento al 15 settembre 2024, con possibilità di beneficiare di ulteriori 5 giorni di tolleranza (espressamente previsti dalla norma).
In considerazione di questi ultimi e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (il 15 cade di domenica, il 21 di sabato e il 22 di nuovo di domenica), vengono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.
Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l’estinzione delle procedure esecutive.
I versamenti possono avvenire mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite domiciliazione bancaria oppure presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.
Una copia della comunicazione degli importi, inclusi i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nella propria area riservata. Inoltre, è possibile farne richiesta, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato nell’area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione inserendo il codice fiscale del soggetto che ha fatto la domanda di adesione, allegando la documentazione necessaria al riconoscimento e la casella e-mail dove ricevere la “Comunicazione” e i moduli per pagare.
È in ogni caso esclusa la compensazione.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Per il momento, quindi, non sembra esserci alcuno spiraglio per una possibile riapertura della rottamazione dei ruoli.