Trasferimento di interessi al consolidato su opzione della consolidata
Qualora non si beneficiasse di tale facoltà, gli interessi non dedotti in anni precedenti non possono essere ceduti alla fiscal unit
Per i soggetti che aderiscono al regime del consolidato fiscale nazionale, l’art. 96 comma 14 del TUIR prevede che l’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto possa essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta:
- un risultato operativo lordo (ROL) capiente non integralmente sfruttato per la deduzione;
- un’eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari rilevanti ai fini della compensazione con gli interessi passivi.
Questa regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato ...
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