STP multidisciplinare da iscrivere in tutti gli albi dei soci professionisti se non c’è attività prevalente
Occorre verificare anche l’avvenuta iscrizione della STP presso gli altri ordini professionali
Con il Pronto Ordini n. 23 del 24 aprile 2025, il CNDCEC ha risposto a un quesito, posto dall’Ordine di Verona, riguardante l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di una STP multidisciplinare nel cui atto costitutivo non viene indicata l’attività prevalente. L’oggetto sociale, infatti, consiste nell’esercizio in via esclusiva delle attività proprie delle professioni di dottore commercialista e di consulente del lavoro.
In relazione all’obbligo di iscrizione nell’albo professionale, l’art. 8 del DM 34/2013 stabilisce:
- al comma 1, che la STP è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti;
- al comma 2, che la STP multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
Il relativo procedimento di iscrizione è disciplinato agli artt. 9 e 10 del DM 34/2013, che non distinguono tra STP “monodisciplinari” e multidisciplinari.
Se ne ricava che, qualora l’atto costitutivo o lo statuto della STP non individui l’attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli albi cui appartengono i professionisti che vi partecipano e la cui attività è dedotta nell’oggetto sociale (si veda “Inammissibile l’iscrizione della STP multidisciplinare di soli commercialisti” del 26 maggio 2023).
Oltre a consentire di determinare il regime disciplinare della STP, l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo si rende necessaria per verificare il rispetto del principio posto dall’art. 10 comma 6 della L. 183/2011, in base al quale la partecipazione a una STP, anche multidisciplinare, è incompatibile con la partecipazione ad altra STP.
Come osserva il CNDCEC, l’incombenza di rivolgere la domanda di iscrizione al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP “parrebbe spettare” al suo rappresentante legale.
Nel caso oggetto del quesito, precisa il CNDCEC, trattandosi di STP multidisciplinare costituita da professionisti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’Albo dei consulenti del lavoro, il rappresentante legale dovrà chiedere l’iscrizione della STP in entrambi gli albi, presentando domanda ai rispettivi consigli dell’ordine nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede legale della società e allegando la documentazione di cui all’art. 9 commi 1 e 2 del DM 34/2013.
Ai sensi del successivo comma 3, il controllo affidato al consiglio dell’ordine o del collegio professionale verte sull’osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo decreto. Ne consegue che l’ordine professionale che ha ricevuto la domanda di iscrizione, oltre a verificare la completezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione, deve svolgere una verifica circa:
- la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 10 commi 3-11 della L. 183/2011, in quanto direttamente richiamate dagli artt. 1 e 2 del DM 34/2013;
- l’osservanza di quanto stabilito dalle altre disposizioni del suddetto decreto.
Stando sempre alle previsioni dell’art. 9 comma 3 del DM 34/2013, dopo tali verifiche, il consiglio dell’ordine che riceve la domanda cura l’iscrizione dei dati identificativi della società.
Secondo il successivo comma 5, nella sezione speciale dell’albo o del registro verranno annotate, previa comunicazione da parte del rappresentante legale della società, le deliberazioni che comportino modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale che importino variazioni della composizione sociale.
Pertanto, se nell’atto costitutivo della STP multidisciplinare non viene indicata alcuna attività prevalente, il rappresentante legale non potrà omettere l’iscrizione della società in tutti gli albi cui appartengono i soci professionisti, così da consentire agli ordini professionali interessati la verifica delle prescrizioni e delle condizioni dettate dalla normativa sopra citata.
Il CNDCEC conclude che l’Ordine di Verona, espletate le opportune verifiche, potrà procedere all’iscrizione della STP multidisciplinare, chiedendo, tuttavia, al rappresentante legale della società di esibire successivamente la documentazione di avvenuta iscrizione della STP anche nell’Albo dei consulenti del lavoro.
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