Autotutela obbligatoria con casistiche tassative
La domanda va necessariamente presentata entro un anno da quando l’atto è definitivo
Ieri è stata pubblicata la circolare n. 21 dell’Agenzia delle Entrate, relativa al nuovo regime dell’autotutela tributaria, così come modificato dal DLgs. 219/2023.
Quest’ultimo DLgs. ha diversificato l’autotutela obbligatoria (art. 10-quater della L. 212/2000) dall’autotutela facoltativa (art. 10-quinquies della L. 212/2000), prevedendo che tale distinzione abbia effetti anche sul versante processuale.
Non a caso:
- il ricorso contro il diniego espresso è ammesso nei casi di autotutela sia obbligatoria che facoltativa;
- il ricorso contro il silenzio-rifiuto è ammesso solo per l’autotutela obbligatoria (art. 19 comma 1 lett. g-bis) e g-ter) del DLgs. 546/92).
Il silenzio-rifiuto, al pari di quanto accade per le liti di rimborso, si forma decorsi 90