Rinuncia al ricorso per rottamazione dei ruoli con effetto limitato
La rinuncia è legata al perfezionamento della rottamazione
Sin dall’introduzione della prima rottamazione dei ruoli, ha fatto discutere la necessità che il debitore, nella domanda di rottamazione, debba impegnarsi a rinunciare al ricorso.
Prendendo l’esempio dell’ultima rottamazione, l’art. 1 comma 236 della L. 197/2022 stabilisce: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice”.
Uguale disposizione compare nell’art. 3 comma 6 del DL 119/2018.
Ora, premettendo che una rinuncia contenuta in una domanda di natura amministrativa non potrà ...
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