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LAVORO & PREVIDENZA

Autodichiarazione non sufficiente per giustificare la mancata congruità in edilizia

Ulteriori FAQ della CNCE specificano che è necessaria l’esibizione di idonea documentazione che attesti le specificità del caso

/ Angela FUSCO

Martedì, 6 maggio 2025

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La Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (c.d. CNCE), con la lettera circolare n. 11 del 10 aprile 2025, è tornata ad aggiornare il documento unitario, che raccoglie tutte le domande e le risposte, con due nuove FAQ di chiarimento, la n. 12.4, in tema di giustificazioni delle lavorazioni particolari, e la n. 21.2, sulle lavorazioni soggette a congruità.

Nella FAQ 12.4 viene ribadito che, per la giustificazione del mancato raggiungimento della congruità in caso di lavorazioni particolari, non è più sufficiente la semplice autodichiarazione dell’impresa riguardante, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari.

Come già chiarito dalla CNCE nella FAQ n. 7 nella comunicazione n. 837 dell’8 febbraio 2023, dal 1° marzo 2023 per tale giustificazione è necessaria l’esibizione di idonea documentazione che attesti le specificità del caso. Nella nuova FAQ, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, come idonea documentazione viene indicata la dichiarazione del direttore dei lavori adeguatamente motivata del mancato raggiungimento dell’importo atteso, il computo metrico estimativo, il capitolato di appalto, il contratto, le schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati. In precedenza, per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023, in caso di lavorazioni particolari, per giustificare il mancato raggiungimento dell’importo di manodopera, l’impresa poteva autocertificare l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio.

In Edilconnect, il sistema nazionale edile per la verifica della congruità della manodopera nei cantieri, con riferimento al cantiere, risulta possibile inserire la documentazione comprovante gli importi aggiuntivi di manodopera oppure di natura generica. In sede di verifica della congruità i documenti saranno verificati dagli operatori della Cassa Edile/Edilcassa e potranno essere considerati validi o meno sulla base dei dati indicati.

La seconda FAQ, la n. 21.2, affronta il problema delle lavorazioni soggette alla congruità con riferimento all’attività di montaggio linee vita e di moviere, ribadendo che sono considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità di cui al DM 143/2021, fatta eccezione per i casi in cui l’installazione delle linee vita venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione. Anche in questo caso viene integrata una precedente FAQ della CNCE, la n. 3 nella comunicazione n. 842 del 13 aprile 2023, che includeva entrambe le attività nel settore edile senza alcuna eccezione.

Fin dall’inizio si è posto il problema della corretta individuazione delle lavorazioni edili soggette alla verifica della congruità, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva del settore edile. Nel documento unitario ad esempio, nella FAQ 12.1 è stata considerata edile l’attività di sgombero neve poiché rientrante nell’ambito di applicazione del CCNL Edile. Invece, nella FAQ 21.3, le attività di indagini geognostiche erano state escluse dal momento che non rientrano nelle lavorazioni edili fatta però eccezione per gli interventi di movimento terra, scavo e similari, necessari per la realizzazione delle indagini, che invece vi rientrano.

Maggiori difficoltà sono sorte con riferimento a quelle attività che possono essere svolte sia dalle imprese rientranti nel settore edile che in un settore diverso, come ad esempio quello metalmeccanico. In tali casi, dal momento che ai fini della verifica della congruità viene considerato l’imponibile della manodopera denunciata ogni mese alle Casse Edili/Edilcassa, quando le lavorazioni vengono eseguite da imprese che non rientrano nel settore edile, che non sono quindi tenute all’iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa, sarebbe stato complicato produrre la documentazione necessaria per giustificare il mancato raggiungimento della congruità.

Pertanto, nelle FAQ 21.4 e 21.5, sia per l’attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti e quella di produzione o fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di cancelli, ringhiere e grondaie, era stato chiarito che tali attività restano escluse dall’applicazione dell’istituto della congruità quando vengono effettuate da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile.

Invece, nella nuova FAQ 21.2, limitatamente all’attività di montaggio linee vita, non si fa riferimento al settore in cui operano le imprese e al CCNL applicato, ma vengono esclusi solo i casi in cui l’installazione venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione. Anche in questo caso si renderà necessario inviare alla Cassa Edile/Edilcassa la documentazione necessaria per l’esclusione dall’importo dei lavori edili di tali fattispecie.

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