Concordato semplificato strategico per la liquidazione del patrimonio
Presentato come strumento residuale, può diventare una soluzione definitiva alla crisi, poiché l’omologa avviene senza voto dei creditori
Alla procedura di concordato liquidatorio c.d. semplificato possono accedere solo le imprese che abbiano attivato, con l’istanza di un esperto indipendente alla Camera di Commercio, una procedura di composizione negoziata della crisi che non abbia avuto esito positivo, purché nella relazione finale l’esperto dichiari che le trattative si sono svolte secondo la correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23 comma 1 e 2 lett. b) del DLgs. 14/2019 (CCII) non sono praticabili.
Tale strumento è stato concepito dal legislatore come premiale in quanto l’imprenditore ha posto in essere ogni condotta necessaria per il superamento della crisi. In tale logica, esso si fonda, a differenza degli altri strumenti previsti ...
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