Concordato semplificato strategico per la liquidazione del patrimonio
Presentato come strumento residuale, può diventare una soluzione definitiva alla crisi, poiché l’omologa avviene senza voto dei creditori
Alla procedura di concordato liquidatorio c.d. semplificato possono accedere solo le imprese che abbiano attivato, con l’istanza di un esperto indipendente alla Camera di Commercio, una procedura di composizione negoziata della crisi che non abbia avuto esito positivo, purché nella relazione finale l’esperto dichiari che le trattative si sono svolte secondo la correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23 comma 1 e 2 lett. b) del DLgs. 14/2019 (CCII) non sono praticabili.
Tale strumento è stato concepito dal legislatore come premiale in quanto l’imprenditore ha posto in essere ogni condotta necessaria per il superamento della crisi. In tale logica, esso si fonda, a differenza degli altri strumenti previsti dalla CCII, sulla semplice domanda di omologa del concordato senza alcun vaglio preventivo di ammissibilità da parte dell’organo giudiziario, in quanto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e la non percorribilità delle altre soluzioni sono state già esaminate dall’esperto indipendente e rappresentate nella relazione finale che chiude la composizione negoziata.
Presentata la domanda, il Tribunale deve limitarsi a valutare la regolarità formale della proposta, procedere alla nomina dell’ausiliare ex art. 68 c.p.c. e fissare la data dell’udienza.
Pur non essendo espressamente previsto dall’art. 25-sexies del CCII, la data deve essere comunicata ai creditori, poiché questi ultimi hanno l’onere di proporre opposizione ma non di esprimere il loro gradimento al piano di concordato.
Sempre nell’ottica premiale contemplata dal legislatore, quest’ultimo ha stabilito che non vi sono, ferma la necessità di rispettare l’ordine di graduazione dei crediti, percentuali minime di credito da soddisfare.
È possibile, inoltre, prevedere la suddivisione dei creditori in classi e, applicandosi l’art. 84 del CCII, prevedere la possibilità di non soddisfare integralmente i creditori muniti di privilegio purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Per effetto di quanto appena illustrato, la quota residua è trattata come credito chirografario.
Sebbene l’art. 25-sexies non elenchi in modo puntuale la documentazione da allegare alla proposta, la prassi applicativa e l’interpretazione sistematica conducono alla riconduzione alla disciplina dell’art. 84 del CCII, con gli adattamenti necessari.
In particolare, si ritiene applicabile l’art. 84, i cui commi 2 e 3 prevedono l’obbligo di allegare:
- la relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- l’elenco dei creditori con indicazione delle prelazioni;
- la modalità di liquidazione dell’attivo;
- la stima dei beni a cura di un professionista indipendente.
Come anticipato in precedenza, è possibile non soddisfare i creditori privilegiati integralmente e a tal fine è necessario che un professionista indipendente attesti che, in caso di liquidazione giudiziale, riceverebbero un importo inferiore.
Tale attestazione, indispensabile per legittimare il taglio del privilegio, si applica per estensione sistematica anche al concordato semplificato, dove la valutazione di convenienza è demandata esclusivamente al tribunale. La relazione dell’esperto, prevista dall’art. 25-sexies, può inglobare tale attestazione, ma nulla esclude che essa sia redatta da un professionista distinto, dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dal CCII.
Pertanto, anche se la procedura è semplificata, la proposta deve poggiare su una struttura tecnico-documentale completa, coerente e supportata da attestazioni indipendenti, soprattutto nei casi in cui si intenda proporre pagamenti inferiori ai privilegiati.
Il concordato semplificato ex art. 25-sexies del CCII si presenta formalmente come strumento residuale – accessibile solo dopo la chiusura negativa della composizione negoziata – ma nella vita imprenditoriale può diventare una soluzione definitiva alla crisi, poiché l’omologa avviene senza il voto dei creditori.
Rispetto al concordato liquidatorio ordinario (art. 84), il semplificato riduce drasticamente la componente negoziale e abbatte i tempi e i costi procedurali, ma non riduce le esigenze di attendibilità, sostenibilità e controllo tecnico. Il cuore della procedura rimane l’attestazione della convenienza e la trasparenza della proposta, che deve essere costruita con attenzione alla struttura dei debiti, al valore di realizzo degli asset e alla correttezza del trattamento riservato ai privilegiati.
Per il professionista incaricato, ciò significa preparare la proposta con gli stessi standard di accuratezza del concordato ordinario, ma in un quadro che offre maggiore elasticità e minori passaggi procedurali. Una soluzione per casi complessi, da impiegare quando l’ordinario non è più percorribile ma l’obiettivo è comunque quello di evitare il default incontrollato della liquidazione giudiziale.
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