Mai indebito il vantaggio fiscale da una singola operazione meno onerosa di un’altra
In caso di pluralità di operazioni, può essere opportuno riferirsi, oltre che alla ratio delle norme applicate, ai principi dell’ordinamento tributario
Il vantaggio fiscale non illecito, in quanto conseguito mediante condotte che non violano disposizioni dell’ordinamento, è indebito, anziché lecito, se si pone in “contrasto alle finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”.
L’atto di indirizzo del MEF 27 febbraio 2025 sull’abuso del diritto conferma anzitutto quanto già osservato da autorevole dottrina in merito al fatto che il richiamo dei “principi dell’ordinamento tributario” a fianco delle “finalità delle norme fiscali”, quale parametro rispetto al quale valutare l’eventuale contrarietà e la conseguente natura indebita del risparmio fiscale, va considerato come subordinato e non come alternativo, nel senso che entra in gioco soltanto quando
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